Soggetti autorizzati a possederne una (o più di una)
Con questo articolo voglio rispondere a chi spesso mi chede se ha la possibilità o meno di avere una targa prova.
L’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del d.P.R. n. 474/2001 contiene l’elencazione tassativa dei soggetti che possono essere autorizzati alla circolazione di prova che, come già detto, è stata ampliata rispetto alla disciplina previgente. L’elencazione comprende:
-
le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
-
I rappresentanti, i concessionari, i commissionari e gli agenti di vendita delle fabbriche costruttrici, i quali sono pertanto tenuti a comprovare la loro qualità e, conseguentemente, il rapporto che li lega alla Casa costruttrice;
-
I commercianti autorizzati di veicoli, i quali non debbono necessariamente essere legati da uno specifico rapporto con la fabbrica costruttrice; può trattarsi, inoltre, anche di imprenditori che esercitano la propria attività di commercio utilizzando gli strumenti telematici (cd. vendite “on line”), purchè dispongano di una sede;
-
Le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 Km;
-
Gli Istituti universitari e gli Enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
-
Le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
-
Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d’equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 236 del Regolamento di esecuzione del codice della strada;
-
I rappresentanti, i concessionari, i commissionari e gli agenti di vendita delle Case costruttrici di cui ai punti 6 e 7 (valgono le stesse considerazioni di cui al punto 2);
-
I commercianti autorizzati di veicoli allestiti con i predetti sistemi o dispositivi di equipaggiamento (valgono le stesse considerazioni di cui al punto 3);
-
Agli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto. La tassatività dell’elencazione produce l’effetto di non ammettere deroghe né interpretazioni in via analogica (sono pertanto da escludersi, ad esempio, gli esercenti l’attività di mera intermediazione nella commercializzazione dei veicoli).
Tali attività devono essere realmente svolte e non è sufficinete che siano previste dall’oggetto sociale in fase di costituzione dell’azienda
Il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova a nome di imprese (italiane o costituite all’estero) è subordinato:
a) all’iscrizione nel RIA per l’esercizio di una delle attività predentemente elencate
b) alla sussistenza di una sede principale, alla quale possono aggiungersi una o più eventuali sedi secondarie (per le imprese costituite all’estero, e sufficiente che sia stabilita in Italia almeno una sede secondaria).
Conseguentemente, al fine del rilascio dell’autorizzazione non debbono essere prese in considerazione:
a) le imprese iscritte nel REA;
b) le imprese che dispongano esclusivamente di unità locali.
Con riguardo agli Istituti universitari ed agli Enti pubblici o privati di ricerca, ovviamente non è richiesta l’iscrizione nel RIA ma si tiene conto delle relative sedi.